Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2007 (*). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al fine di consentire una più concreta e puntuale attuazione dei correlati adempimenti, di conseguire una maggiore funzionalità delle pubbliche amministrazioni, nonché di prevedere interventi di riassetto di disposizioni di carattere finanziario; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2007; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. L'obbligo di anticipazione di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, a decorrere dall'anno 2007, è soppresso. |
1. Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-bis. La disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal 30 dicembre 2007. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. La riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a potere essere effettuata con: | 2. Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) la procedura dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) la procedura del ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se la riscossione coattiva è affidata agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-bis. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
2-ter. All'articolo 26 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì alle restanti entrate iscritte a ruolo, salvo diversa determinazione dell'ente creditore, da comunicare all'agente della riscossione competente in ragione della sede legale dello stesso ente; tale determinazione produce effetti a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla ricezione della comunicazione da parte del competente agente della riscossione».
2-quater. All'articolo 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, dopo il quinto comma, è aggiunto il seguente:
2-quinquies. La disposizione di cui al comma 2-quater si applica ai procedimenti di notifica effettuati, ai sensi dell'articolo 7 della citata legge n. 890 del 1982, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le notificazioni delle sentenze già effettuate, ai sensi dell'articolo 7 della citata legge n. 890 del 1982, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non producono la decorrenza del relativo termine di impugnazione se non vi è stata consegna del piego personalmente al destinatario e se è provato che questi non ne ha avuto conoscenza.
3. A decorrere dalla data della sua entrata in vigore, all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, introdotto dal comma 144 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: «se superiori a cinquemila euro,» sono inserite le seguenti: «in un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo, nonché, se superiori a cinquantamila euro,».
3. Soppresso.
1. All'articolo 3-quater, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «I contribuenti hanno la facoltà di definire la propria posizione di cui al periodo precedente attraverso un unico versamento attualizzando il debito alla data del versamento medesimo».
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